giovedì 20 marzo 2014

Risarcimento danni malasanità

Il danno biologico consiste nella lesione fisica o psichica della persona, temporanea o permanente, da cui derivi però una riduzione delle attività quotidiane. In questo caso scatta il risarcimento danni malasanità, qualora il danno sia avvenuto in ospedale. Si tratta di un danno non patrimoniale, la sua natura lesiva lo rende risarcibile in base all'art. 2043 del Codice civile.
Tale categoria del danno è stata articolata nel tempo per opera della giurisprudenza. Infatti, inizialmente l'ordinamento giurisdizionale prevedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, ovvero il danno emergente e il lucro cessante.
Il danno emergente viene ad individuare la perdita patrimoniale che ha subito il danneggiato per la mancata o ritardata prestazione del debitore. Mentre il lucro cessante indica il guadagno che si sarebbe prodotto se non si fosse verificato da parte del debitore l'inadempienza della prestazione dovuta.
Ma con il tempo, essendo venute alla luce diverse situazioni, non era più possibile applicare detta norma, si iniziò successivamente a ponderare il danno come lesione all'integrità fisica dell'individuo.
Ma nonostante il risarcimento danni malasanità oggi sia riconosciuto come tale sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, purtroppo ancora permane qualche piccolo problema inerente alla liquidazione.
Nel concreto il risarcimento danni malasanità viene liquidato quando si verifica un'invalidità temporanea o permanente.

Risarcimento danni malasanità e invalidità temporanea

Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, essa consiste nel numero di giorni che servono per la guarigione e per il ritorno all'attività quotidiana. Ma su questo concetto la Corte di cassazione si è espressa apertamente, confermando l'esclusione della liquidazione della invalidità temporanea, se nel frattempo il danneggiato ha percepito regolarmente l'intera retribuzione da parte del proprio datore di lavoro.

Risarcimento danni malasanità e invalidità permanente

L'invalidità permanente invece è caratterizzata da lesioni con invalidità superiore ai 9 punti percentuali. Il risarcimento danni malasanità si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici.
Affinché possa affermarsi l'esistenza del risarcimento danni malasanità, devono sussistere i seguenti elementi, ossia:
- esistenza di una lesione psichica o fisica
- esistenza di un nesso causale tra la compromissione della vita del danneggiato e la lesione subita
- esistenza di una compromissione delle attività del danneggiato: riduzione della capacità di potersi relazionare con altre persone, riduzione dell'attitudine lavorativa, danno psichico, perdita di occasioni lavorative e quant'altro. L'aspetto dinamico-relazionale comporta una maggiorazione economica secondo una percentuale stabilita dallo stesso Giudice.
Per quanto riguarda il risarcimento danni malasanità di lieve entità, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato un decreto in cui gli importi relativi ai punti di invalidità siano maggiorati dell'1,1%:

I suddetti importi sono validi dal 1° aprile 2013, e rimarranno validi anche per i primi mesi del 2014, fino a quando non ci sarà un nuovo aggiornamento in merito.
Chi volesse maggiori informazioni circa il risarcimento danni malasanità, può consultare direttamente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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