Il danno biologico consiste nella lesione fisica o psichica della
persona, temporanea o permanente, da cui derivi però una riduzione delle
attività quotidiane. In questo caso scatta il risarcimento danni
malasanità, qualora il danno sia avvenuto in ospedale. Si tratta di un
danno non patrimoniale, la sua natura lesiva lo rende risarcibile in
base all'art. 2043 del Codice civile.
Tale categoria del danno è
stata articolata nel tempo per opera della giurisprudenza. Infatti,
inizialmente l'ordinamento giurisdizionale prevedeva il risarcimento dei
danni patrimoniali, ovvero il danno emergente e il lucro cessante.
Il
danno emergente viene ad individuare la perdita patrimoniale che ha
subito il danneggiato per la mancata o ritardata prestazione del
debitore. Mentre il lucro cessante indica il guadagno che si sarebbe
prodotto se non si fosse verificato da parte del debitore l'inadempienza
della prestazione dovuta.
Ma con il tempo, essendo venute alla
luce diverse situazioni, non era più possibile applicare detta norma, si
iniziò successivamente a ponderare il danno come lesione all'integrità
fisica dell'individuo.
Ma nonostante il risarcimento danni
malasanità oggi sia riconosciuto come tale sia dalla giurisprudenza che
dalla dottrina, purtroppo ancora permane qualche piccolo problema
inerente alla liquidazione.
Nel concreto il risarcimento danni malasanità viene liquidato quando si verifica un'invalidità temporanea o permanente.
Risarcimento danni malasanità e invalidità temporanea
Per
quanto riguarda l'invalidità temporanea, essa consiste nel numero di
giorni che servono per la guarigione e per il ritorno all'attività
quotidiana. Ma su questo concetto la Corte di cassazione si è espressa
apertamente, confermando l'esclusione della liquidazione della
invalidità temporanea, se nel frattempo il danneggiato ha percepito
regolarmente l'intera retribuzione da parte del proprio datore di
lavoro.
Risarcimento danni malasanità e invalidità permanente
L'invalidità
permanente invece è caratterizzata da lesioni con invalidità superiore
ai 9 punti percentuali. Il risarcimento danni malasanità si riferisce
non solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici.
Affinché possa affermarsi l'esistenza del risarcimento danni malasanità, devono sussistere i seguenti elementi, ossia:
- esistenza di una lesione psichica o fisica
- esistenza di un nesso causale tra la compromissione della vita del danneggiato e la lesione subita
-
esistenza di una compromissione delle attività del danneggiato:
riduzione della capacità di potersi relazionare con altre persone,
riduzione dell'attitudine lavorativa, danno psichico, perdita di
occasioni lavorative e quant'altro. L'aspetto dinamico-relazionale
comporta una maggiorazione economica secondo una percentuale stabilita
dallo stesso Giudice.
Per quanto riguarda il risarcimento danni
malasanità di lieve entità, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
approvato un decreto in cui gli importi relativi ai punti di invalidità
siano maggiorati dell'1,1%:
I suddetti importi sono
validi dal 1° aprile 2013, e rimarranno validi anche per i primi mesi
del 2014, fino a quando non ci sarà un nuovo aggiornamento in merito.
Chi
volesse maggiori informazioni circa il risarcimento danni malasanità,
può consultare direttamente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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